Art. 2 
 
                        (Modifiche all'art. 3 
                   della legge regionale 10/2004) 
 
  1.  Il  comma  4  dell'art.  3  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4. I comuni disciplinano  con  appositi  regolamenti,  sulla  base
delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi  regionali,
le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico.». 
  2.  Il  comma  5  dell'art.  3  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Sono di competenza delle A.R.T.E.: 
    a) la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo parametri
di efficienza ed economicita' che consentano  di  destinare  adeguate
risorse finanziarie agli interventi di manutenzione, ivi compresa  la
stipula degli atti convenzionali di locazione con gli  aventi  titolo
come individuati dal provvedimento comunale di assegnazione,  nonche'
la formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza; 
    b) la realizzazione di interventi costruttivi secondo i parametri
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  h),  della  legge  regionale  3
dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione  dell'intervento  regionale  nel
settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.».