Art. 7 Modifica all'art. 9 della legge regionale 10/2004 1. Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, rinnovabile fino al massimo di due anni solo su motivata richiesta del comune qualora risulti comprovato il persistere della situazione di emergenza abitativa».