Art. 7 
 
                         Modifica all'art. 9 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Alla fine del secondo periodo del  comma  1  dell'art.  9  della
legge regionale 10/2004 e successive  modificazioni  e  integrazioni,
sono aggiunte le parole: «, rinnovabile fino al massimo di  due  anni
solo su motivata richiesta del comune qualora risulti  comprovato  il
persistere della situazione di emergenza abitativa».