Art. 8 
 
                        Modifiche all'art. 11 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Al  comma  1  dell'art.  11  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il Comune», sono
sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore». 
  2. Al  comma  3  dell'art.  11  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «dal  Comune»,
sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore». 
  3. Il  comma  6  dell'art.  11  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.