Art. 10 Prestazioni 1. Gli interventi di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. 2. Gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessita' di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se tale intervento e' richiesto da quest'ultimo o riconducibile a esso. 3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi di cui al comma 2 e definisce la quota di compartecipazione alla spesa, anche su base forfetaria, in base ai seguenti criteri: a) tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione; b) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo del servizio; c) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia. 4. La Giunta regionale, sentito il CNSAS FVG per la parte di competenza, aggiorna annualmente il piano tariffario di cui al comma 3.