Art. 10 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Gli interventi di elisoccorso  sono  prestazioni  a  carico  del
Servizio sanitario regionale se riconducibili  alle  disposizioni  di
cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo
1992. 
  2.   Gli   interventi   di   recupero   e   trasporto    effettuati
dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non  sussista
la necessita' di accertamento diagnostico o di prestazioni  sanitarie
presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla
spesa  a  carico  dell'utente  trasportato,  se  tale  intervento  e'
richiesto da quest'ultimo o riconducibile a esso. 
  3. La Giunta regionale,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con  propria
deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi di cui  al
comma 2 e definisce la quota di compartecipazione alla  spesa,  anche
su base forfetaria, in base ai seguenti criteri: 
    a) tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione; 
    b) previsione del limite della  quota  di  compartecipazione  non
superiore al cinquanta per cento del costo del servizio; 
    c) riduzione del trenta per  cento  a  favore  dei  residenti  in
Friuli Venezia Giulia. 
  4. La Giunta regionale, sentito  il  CNSAS  FVG  per  la  parte  di
competenza, aggiorna annualmente il piano tariffario di cui al  comma
3.