Art. 11 
 
          Attivita' ricreative a elevato impegno di risorse 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerate   attivita'
ricreative  a  elevato  impegno  di  risorse  quelle  che  comportano
complesse operazioni di ricerca e  recupero  dell'infortunato,  prima
che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari. 
  2. Con la deliberazione di cui all'art. 10, comma 3, possono essere
altresi' individuate in maniera specifica  le  attivita'  di  cui  al
comma 1 nonche' l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e
recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia  seguito
da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto  soccorso,
secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti  nella
medesima delibera.