Art. 11 Attivita' ricreative a elevato impegno di risorse 1. Ai fini della presente legge sono considerate attivita' ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari. 2. Con la deliberazione di cui all'art. 10, comma 3, possono essere altresi' individuate in maniera specifica le attivita' di cui al comma 1 nonche' l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera.