Art. 12 
 
                  Adeguamento di strutture comunali 
                    per attivita' di elisoccorso 
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare i comuni
della regione,  proprietari  di  campi  sportivi  o  altre  strutture
idonee,  per  la  realizzazione  sulle  stesse   di   interventi   di
adeguamento per le attivita' di elisoccorso in emergenza urgenza. 
  2. Con deliberazione della  Giunta  regionale  sono  individuati  i
campi sportivi  o  le  altre  strutture  idonee  che  possono  essere
adeguate per le attivita' di elisoccorso di cui al comma 1. 
  3. I  Comuni,  individuati  nella  delibera  di  cui  al  comma  2,
presentano domanda di  finanziamento  alla  Direzione  competente  in
materia di salute entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Sono ammissibili a  finanziamento  anche
le spese gia' sostenute nel corso del 2017. II contributo puo' essere
erogato in un'unica soluzione  in  via  anticipata  a  richiesta  del
beneficiario. Le modalita'  di  rendicontazione  sono  stabilite  nel
decreto di concessione.