Art. 12 Adeguamento di strutture comunali per attivita' di elisoccorso 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare i comuni della regione, proprietari di campi sportivi o altre strutture idonee, per la realizzazione sulle stesse di interventi di adeguamento per le attivita' di elisoccorso in emergenza urgenza. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i campi sportivi o le altre strutture idonee che possono essere adeguate per le attivita' di elisoccorso di cui al comma 1. 3. I Comuni, individuati nella delibera di cui al comma 2, presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese gia' sostenute nel corso del 2017. II contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalita' di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.