Art. 13 
 
       Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione 
 
  1. Ai fini di migliorare  l'efficienza  e  la  tempestivita'  delle
operazioni  di  ricerca,  soccorso,  recupero   e   trasporto   degli
infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente  pericolo  di
vita, oltre che del recupero dei caduti in ambiente montano,  ipogeo,
ostile e impervio,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad
avviare una sperimentazione, della  durata  di  tre  anni,  di  nuovi
sistemi di localizzazione  delle  persone  disperse  nelle  zone  non
coperte dal segnale telefonico. 
  2. Con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  la  Giunta
regionale definisce in particolare: 
    a) il soggetto responsabile della sperimentazione di cui al comma
1; 
    b)  le  modalita'  di  partecipazione  del  Sistema   informativo
regionale (SIR) e dei soggetti coinvolti dalla presente  legge  e  in
particolare  del  Servizio  sanitario  regionale,  della   Protezione
civile, del Corpo forestale, del CNSAS FVG e del CAI regionale; 
    c) le zone entro cui avviare la  sperimentazione  e  il  relativo
coinvolgimento dei comuni interessati. 
  3. La sperimentazione di cui al comma 1 e' sottoposta a valutazione
al termine del terzo anno e  tale  valutazione  e'  effettuata  dalla
Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati. 
  4. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 3,
sono predisposte le modalita'  definitive  di  attuazione  dei  nuovi
sistemi di localizzazione delle persone disperse di cui al comma 1.