Art. 14 
 
                  Recupero e trasporto di cadavere 
 
  1. In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21  ottobre
2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di  polizia  mortuaria),  e
una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorita' giudiziaria  alla
rimozione,  il  servizio  di  Elisoccorso  del  REU  112   regionale,
coadiuvato  dal  personale  del  CNSAS  FVG,  puo'  provvedere   alla
rimozione e al trasporto del cadavere. 
  2. Le modalita' della rimozione e del trasporto del  cadavere  sono
stabilite da  un  protocollo  operativo  tra  il  Servizio  sanitario
regionale e la Protezione civile regionale.