Art. 14 Recupero e trasporto di cadavere 1. In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), e una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorita' giudiziaria alla rimozione, il servizio di Elisoccorso del REU 112 regionale, coadiuvato dal personale del CNSAS FVG, puo' provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere. 2. Le modalita' della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da un protocollo operativo tra il Servizio sanitario regionale e la Protezione civile regionale.