Art. 3 
 
                              Principi 
 
  1. L'opera di salvaguardia  della  vita  umana,  di  prevenzione  e
vigilanza degli  incidenti  e  degli  infortuni,  nonche'  quella  di
ricerca e soccorso,  recupero  e  trasporto  degli  infortunati,  dei
pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che il
recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo,  ostile  e  impervio
svolta dal CNSAS FVG, anche in collaborazione con  altri  enti  dello
Stato e altre organizzazioni pubbliche o private,  si  conforma,  per
quanto concerne il ruolo e il coordinamento alla legge 74/2001,  alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  Servizio  nazionale
della protezione civile), e all'art. 80, comma  39,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003),  nonche'  alla  legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture  ed
interventi di competenza regionale in materia di protezione  civile);
per quanto attiene all'attivita' di promozione sociale,  detta  opera
si conforma alla legge 7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale), e alla legge regionale  23/2012;
per quanto attiene al soccorso sanitario, detta opera si conforma  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992  (Atto  di
indirizzo e coordinamento alle  regioni  per  la  determinazione  dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza), e si armonizza con  la
programmazione regionale in materia di emergenza e urgenza sanitaria.