Art. 4 
 
                       Coordinamento integrato 
                 delle attivita' del Soccorso Alpino 
 
  1. Ferme restando le competenze della Protezione civile per  quanto
attiene al ruolo del Soccorso Alpino di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera  c),  e  agli  indirizzi  strategici  definiti  dalla  Giunta
regionale in materia sanitaria, di protezione civile e  di  politiche
del Corpo forestale, il coordinamento integrato dei compiti  e  delle
funzioni attribuite al CNSAS FVG, di cui all'art. 1, comma 2, lettere
a) e b), e' affidato all'organismo regionale incaricato di sviluppare
le linee strategiche e l'operativita'  del  sistema  di  emergenza  e
urgenza regionale, presieduto dal Direttore  centrale  della  salute,
integrazione sociosanitaria, politiche  sociali  e  famiglia,  o  suo
delegato. 
  2. Ai fini di assicurare ai soggetti a vario  titolo  attigui  alle
attivita' del Soccorso Alpino il concorso alle scelte  operative  per
le materie di protezione civile, nonche' per le attivita'  del  Corpo
forestale regionale, l'organismo regionale  di  cui  al  comma  1  e'
integrato dal  Direttore  centrale  della  protezione  civile  e  dal
Direttore centrale delle risorse agricole, forestali  e  ittiche  che
possono delegare la funzione a funzionari delle rispettive  strutture
regionali. 
  3. L'organismo regionale di cui al comma 1, cosi' come integrato da
quanto disposto al comma 2, definisce le linee operative con apposito
atto.