Art. 5 
 
                       Soccorso ed elisoccorso 
 
  1. Per l'attivita' di soccorso, recupero e  trasporto  sanitario  e
non sanitario, ivi incluso il  recupero  dei  soggetti  deceduti,  in
ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale,
il CNSAS FVG  si  coordina  con  la  Rete  dell'Emergenza  e  Urgenza
regionale (REU) attraverso il Numero Unico di Emergenza  Europeo  112
(NUE 112), di cui alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica  (direttiva  servizio  universale),  e   alla   normativa
nazionale di recepimento. 
  2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza  dell'art.
2, comma 2, della  legge  74/2001,  assume  ogni  iniziativa  atta  a
riconoscere il ruolo del CNSAS FVG  nella  Sala  Operativa  Regionale
Emergenza Sanitaria (SORES). 
  3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And  Rescue
(SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti
del Servizio sanitario regionale si  avvalgono  del  personale  CNSAS
FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'art. 6. 
  4. L'attivita' di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG
nell'ambito  regionale  si  svolge  anche  mediante   l'utilizzo   di
aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con  enti
pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in
possesso delle licenze  e  autorizzazioni  previste  dalla  normativa
vigente.