Art. 6 
 
                Convenzione unica del Soccorso Alpino 
 
  1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia  Giulia,
per tramite dei suoi diversi enti,  sottesi  allo  svolgimento  delle
funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  sono  regolati
da un'unica convenzione. 
  2. La  convenzione  e'  definita  in  coerenza  con  gli  indirizzi
strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria,  di
protezione civile e di Corpo forestale regionale. 
  3. La convenzione e' stipulata dall'Ente per la gestione accentrata
dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'art. 7 della legge  regionale
16  ottobre  2014,  n.  17  (Riordino  dell'assetto  istituzionale  e
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia  di
programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo
regionale di cui all'art. 4, comma 1,  e  sulla  base  dell'atto  che
definisce le linee operative di cui all'art. 4, comma 3. 
  4. La convenzione definisce le attivita' e  le  relative  spese  di
carattere  generale  finalizzate  al  funzionamento  della  struttura
correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni
garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno: 
    a) l'attivita' di soccorso, l'attivita' formativa e le  correlate
attivita' organizzative, tecniche e logistiche; 
    b) l'attivita' direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica
del personale dipendente e del personale CNSAS FVG; 
    c) l'attivita'  di  adeguamento,  ammodernamento  e  manutenzione
delle dotazioni strumentali; 
    d) le attivita' rivolte alla prevenzione degli incidenti e  degli
infortuni e  la  diffusione  e  conoscenza  delle  funzioni  e  delle
attivita' svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG. 
  5.  Per  quanto  attiene  all'attivita'  in  campo  sanitario,   la
convenzione definisce in particolare almeno: 
    a) la natura e le modalita' di impiego del  personale  del  CNSAS
FVG, ivi incluse le unita' cinofile; 
    b) la natura e le modalita' di impiego delle risorse strumentali,
l'area e gli scenari di intervento; 
    c)   le   modalita'   operative   del   soccorso   e    l'impiego
dell'elisoccorso e la relativa definizione  delle  responsabilita'  e
delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attivita' di soccorso e
di elisoccorso; 
    d) la formazione, l'aggiornamento e  la  verifica  del  personale
sanitario e del CNSAS FVG; 
    e) la funzionalita' della Rete Radio in capo al CNSAS  FVG  e  la
sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare  con  quelli
del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES; 
    f) le coperture assicurative (infortuni,  responsabilita'  civile
terzi, responsabilita' civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi
impiegati; 
    g) il finanziamento per le attivita' e le prestazioni  e  le  sue
modalita' di erogazione e rendicontazione. 
  6. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attivita'
di protezione civile e fermo restando il ruolo  del  soccorso  alpino
definito all'art. 11 della legge 225/1992, la convenzione  stabilisce
in particolare almeno: 
    a) le modalita' di collaborazione nelle attivita' operative e  la
relativa  reciproca  messa  a  disposizione  di   risorse   umane   e
strumentali; 
    b)  la  definizione  delle  attivita'  di  sperimentazione  e  di
formazione; 
    c) le coperture assicurative (infortuni,  responsabilita'  civile
terzi, responsabilita' civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi
impiegati. 
  7. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione  con  il  Corpo
forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno: 
    a) la formazione reciproca e congiunta su tematiche di  interesse
comune; 
    b) le modalita' di  intervento  congiunto  operativo  volto  alla
ricerca di persone disperse. 
  8. La convenzione e' sottoscritta dai  soggetti  coinvolti  per  le
parti di competenza.  La  convenzione  ha  valenza  triennale  ed  e'
stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1° gennaio
2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.