Art. 6 Convenzione unica del Soccorso Alpino 1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione. 2. La convenzione e' definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale. 3. La convenzione e' stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'art. 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'art. 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'art. 4, comma 3. 4. La convenzione definisce le attivita' e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno: a) l'attivita' di soccorso, l'attivita' formativa e le correlate attivita' organizzative, tecniche e logistiche; b) l'attivita' direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica del personale dipendente e del personale CNSAS FVG; c) l'attivita' di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali; d) le attivita' rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attivita' svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG. 5. Per quanto attiene all'attivita' in campo sanitario, la convenzione definisce in particolare almeno: a) la natura e le modalita' di impiego del personale del CNSAS FVG, ivi incluse le unita' cinofile; b) la natura e le modalita' di impiego delle risorse strumentali, l'area e gli scenari di intervento; c) le modalita' operative del soccorso e l'impiego dell'elisoccorso e la relativa definizione delle responsabilita' e delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attivita' di soccorso e di elisoccorso; d) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario e del CNSAS FVG; e) la funzionalita' della Rete Radio in capo al CNSAS FVG e la sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare con quelli del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES; f) le coperture assicurative (infortuni, responsabilita' civile terzi, responsabilita' civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati; g) il finanziamento per le attivita' e le prestazioni e le sue modalita' di erogazione e rendicontazione. 6. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile e fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito all'art. 11 della legge 225/1992, la convenzione stabilisce in particolare almeno: a) le modalita' di collaborazione nelle attivita' operative e la relativa reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali; b) la definizione delle attivita' di sperimentazione e di formazione; c) le coperture assicurative (infortuni, responsabilita' civile terzi, responsabilita' civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati. 7. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno: a) la formazione reciproca e congiunta su tematiche di interesse comune; b) le modalita' di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse. 8. La convenzione e' sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed e' stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1° gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.