Art. 7 
 
                  Scuole e attivita' specialistiche 
 
  1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene le  Scuole
regionali e la Commissione tecnica  regionale  del  CNSAS  FVG  e  si
avvale altresi' del CNSAS FVG quale soggetto di riferimento  tecnico,
scientifico e  didattico  per  la  individuazione  di  esperti  nelle
materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali
o in organismi di enti  locali  in  cui  la  regione  e'  chiamata  a
designare propri rappresentanti.