Art. 7 Scuole e attivita' specialistiche 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del CNSAS FVG e si avvale altresi' del CNSAS FVG quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione e' chiamata a designare propri rappresentanti.