Art. 8 
 
                             Rete radio 
 
  1. La Regione Friuli Venezia Giulia,  oltre  ad  assicurare  quanto
disposto dall'art. 6, comma 5, lettera  e),  promuove,  altresi',  le
opportune intese fra il CNSAS  FVG  e  gli  enti  locali,  nonche'  i
soggetti privati gestori  di  servizi  pubblici  per  la  stipula  di
convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in  locazione  dei
rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.