Art. 8 Rete radio 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad assicurare quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lettera e), promuove, altresi', le opportune intese fra il CNSAS FVG e gli enti locali, nonche' i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.