Art. 2 
 
                             Interventi 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro sei mesi  dall'entrata
in vigore della presente legge,  la  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione, sentita la commissione consiliare competente,  approva
le   linee   guida   per    il    percorso    diagnostico-terapeutico
multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette
da  endometriosi,  proposte  dall'Osservatorio  di  cui  all'art.  3,
individua  le  strategie  per  realizzare  i  programmi   predisposti
dall'Osservatorio stesso concernenti  l'aggiornamento  del  personale
medico  preposto  alla  diagnosi  e  alla  cura  dell'endometriosi  e
individua i centri regionali di riferimento. 
  2. Entro il  termine  di  cui  al  comma  1  la  Giunta  regionale,
acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'art.  3,  garantisce
la piena operativita'  del  regime  di  esenzione  delle  prestazioni
erogabili alle  pazienti  affette  da  endometriosi  nell'ambito  dei
livelli essenziali di  assistenza  previsti  dal  Servizio  sanitario
nazionale.