Art. 3 
 
              Osservatorio regionale sull'endometriosi 
 
  1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge,  e'
istituito,   presso    l'assessorato    regionale    alla    sanita',
l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di: 
    a)   predisporre   apposite   linee   guida   per   il   percorso
diagnostico-terapeutico  multidisciplinare   e   per   il   controllo
periodico delle pazienti affette da endometriosi; 
    b) elaborare programmi per la formazione  e  l'aggiornamento  del
personale medico e per l'informazione delle pazienti; 
    c)  proporre  campagne   di   sensibilizzazione   ed   educazione
sanitaria; 
    d) individuare azioni  e  iniziative  per  la  prevenzione  delle
complicanze dell'endometriosi; 
    e) analizzare  i  dati  e  redigere  una  relazione  annuale  sul
monitoraggio dell'attivita' svolta e sui dati raccolti da trasmettere
alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente; 
    f)  coadiuvare  l'assessorato  regionale  nell'individuazione   e
promozione  di  iniziative  per  la  prevenzione  delle   complicanze
dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro. 
  2. L'Osservatorio e' composto da: 
    a) l'assessora o l'assessore alla sanita' o una persona da lei  o
da lui delegata, che lo presiede; 
    b) almeno una o un rappresentante di  comprovata  esperienza  nel
settore  dell'endometriosi  per  ogni  specialita'  medico-chirurgica
interessata nel percorso  diagnostico-terapeutico  multidisciplinare.
Per la specialita' di ostetricia  e  ginecologia  sono  nominati  due
rappresentanti,  una  o  uno  di  ambito   ospedaliero   e,   sentita
l'universita' d'appartenenza, una o uno di ambito universitario; 
    c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati  dalle
sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL; 
    d) una o un rappresentante competente in materia di lavoro scelto
tra dirigenti dell'assessorato  regionale  del  lavoro  e  formazione
professionale; 
    e) una o un rappresentante competente in materia di  integrazione
socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale  alle
politiche sociali; 
    f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate  nel
sostegno alle donne affette dalla malattia; 
    g) una o un rappresentante della  Commissione  regionale  per  le
pari opportunita'. 
  3. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale,
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una  sola
volta. 
  4. L'Osservatorio e' convocato dall'assessora o dall'assessore alla
sanita' o da una persona da lei o da lui delegata o su  richiesta  di
un terzo dei suoi membri. Le funzioni di segreteria  sono  assicurate
dal personale dell'assessorato regionale alla sanita'. 
  5. La partecipazione all'Osservatorio e' a titolo  gratuito  e  non
da'  diritto  a  corresponsione  di  compensi,  comunque  denominati,
gettoni di presenza e rimborsi spese.