Art. 3 Osservatorio regionale sull'endometriosi 1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, e' istituito, presso l'assessorato regionale alla sanita', l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di: a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi; b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e per l'informazione delle pazienti; c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria; d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi; e) analizzare i dati e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'attivita' svolta e sui dati raccolti da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente; f) coadiuvare l'assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro. 2. L'Osservatorio e' composto da: a) l'assessora o l'assessore alla sanita' o una persona da lei o da lui delegata, che lo presiede; b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialita' medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialita' di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, una o uno di ambito ospedaliero e, sentita l'universita' d'appartenenza, una o uno di ambito universitario; c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL; d) una o un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale del lavoro e formazione professionale; e) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali; f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia; g) una o un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunita'. 3. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta. 4. L'Osservatorio e' convocato dall'assessora o dall'assessore alla sanita' o da una persona da lei o da lui delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanita'. 5. La partecipazione all'Osservatorio e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.