Art. 4 
 
                  Piano regionale e Rete regionale 
           per la prevenzione e la cura dell'endometriosi 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge,
la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'art.  3  e  la
commissione consiliare  competente,  adotta  un  piano  regionale  di
azione per la prevenzione e la cura dell'endometriosi contenente  gli
obiettivi di attivita' delle  articolazioni  del  Servizio  sanitario
regionale interessate alla prevenzione, alla  diagnosi  e  alla  cura
della patologia e prevedendone la loro organizzazione  funzionale  in
rete. 
  2.  La  Giunta  regionale  istituisce  la  Rete  regionale  per  la
prevenzione e la cura dell'endometriosi, alla quale  sono  attribuite
le seguenti funzioni: 
    a) organizzare in modo appropriato l'offerta dei vari  interventi
sanitari secondo  il  loro  livello  di  complessita'  e  assicurando
l'omogeneita' sul territorio regionale; 
    b) assicurare uniformita' di azione  e  di  intervento  adottando
specifici percorsi di diagnosi e cura comprendenti, oltre l'area  dei
servizi specialistici, anche  l'ambito  delle  cure  primarie  e  dei
servizi integrati socio sanitari; 
    c) organizzare e realizzare  lo  studio  dell'incidenza  e  della
prevalenza della malattia attraverso la raccolta e l'analisi di  dati
clinici e sociali al  fine  di  stabilire  appropriate  strategie  di
intervento, monitorare l'andamento e la  ricorrenza  della  malattia,
rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze,  anche
attraverso i registri di rilevanza  nazionale  e  regionale,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3
marzo  2017  (Identificazione  dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
registri di mortalita', di tumori e di altre patologie); 
    d) promuovere la qualita' delle cure  e  degli  altri  interventi
sanitari offerti adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di
valutazione. 
  3. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario
regionale che hanno in carico pazienti affette da  endometriosi  sono
tenuti alla raccolta e all'invio dei  dati  al  servizio  della  Rete
incaricato per questa funzione, nel rispetto del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) e secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale.