Allegato Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano). Art. 2. Sostituzione dell'art. 2 del DPReg. 33/2012 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita') - 1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'art. 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A.. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa gia' iscritta all'A.I.A. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A. e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda: a) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana gia' iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata; b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana gia' iscritta al registro imprese. 3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo. 4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII-bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro. 5. I successori d'impresa, come definiti all'art. 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX. 6. Possono altresi' beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capo XII bis, le societa' di servizi operanti a livello regionale (di seguito denominate societa' di servizi) delle organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA). 7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123/Pres. (Definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come contenuta nell'Art. 2. della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimprese FVG)). 8. Per l'ammissibilita' a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 e per i beneficiari di cui al comma 6; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'art. 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo III. 10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.». Art. 3. Abrogazione dell'art. 4 del DPReg. 33/2012 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012. Art. 4. Modifiche all'art. 5 del DPReg. 33/2012 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «all'art. 4, commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese artigiane dal centro servizi o dal CATA per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi dell'art. 75-bis; b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 88-bis, comma 2, lettera b); c) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'art. 89, comma 3, lettere c) e d); d) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'art. 93, comma 2, lettera b).»; c) al comma 5, le parole: «lettere a ante) e a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il soggetto erogatore del servizio implementa il registro nazionale degli aiuti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c). Art. 5. Modifiche all'art. 7 del DPReg. 33/2012 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «ai commi 2,», sono inserite le seguenti «2-bis»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'intensita' dell'aiuto e' elevata di 5 punti percentuali per le imprese cui sia stato attribuito, con delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il rating di legalita'. E' consentito il cumulo con le elevazioni nelle percentuali di aiuto previste al comma 2.»; c) alla lettera a) del comma 3 alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «e di 5 punti percentuali nell'ipotesi di cui al comma 2-bis;»; d) dopo la lettera a-bis) del comma 3 e' aggiunta la seguente: «a-ter) l'intensita' dell'aiuto per gli incentivi a favore delle societa' di servizi o del CATA e' pari al 100 per cento.». Art. 6 . Modifiche all'art. 9 del DPReg. 33/2012 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole:«all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II, capi da I a XII»; b) al comma 3, le parole:«all'art. 16, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 4 e al comma 5, lettera a)»; c) alla lettera a) del comma 5 dopo le parole: «presentano» sono inserite le seguenti: «, entro i termini di cui al comma 1,»; d) dopo la lettera a) del comma 5 e' inserita la seguente: «a bis) i centri servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano la domanda di contributo entro il 31 marzo di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno di presentazione della domanda; e) al comma 6, le parole: «all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II»; f) alla lettera e) del comma 7, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «9. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive - Servizio Industria e Artigianato: a) le domande di contributo delle societa' di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis; b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III; c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.». Art. 7. Modifiche all'art. 10 del DPReg 33/2012 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole:«Le imprese artigiane» sono inserite le seguenti: « i centri servizi e il CATA» e le parole: «e all'art. 2, comma 4» sono soppresse; b) dopo la lettera d bis), sono aggiunte le seguenti: «d-ter) per le spese di cui all'art. 75-ter, comma 1, lettere a), b), d) ed e), la data della prima fattura e per le spese di cui alla lettera c), la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o dei centri servizi.». Art. 8. Modifiche all'art. 11 del DPReg 33/2012 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «Direttore centrale attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di artigianato»; b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettere b) e c)». Art. 9. Modifiche all'art. 12 del DPReg 33/2012 1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 6, dopo le parole: «all'art. 9, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 5, lettera a-bis);»; b) alla lettera f) del comma 6 le parole: « e' presentata decorsi sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «e' riferita a spese interamente sostenute prima dei nove mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 9, comma 1;». Art. 10. Modifiche all'art. 14 del DPReg. 33/2012 1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «bancaria o assicurativa» sono sostituite dalle seguenti: « prestata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Art. 11. Modifiche all'art. 16 del DPReg 1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.»; b) al comma 2, lettera b) le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». Art. 12. Modifiche all'art. 17 del DPReg 33/2012 1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «all'art. 2 comma 7 lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2, comma 8, lettere b) e c);»; b) dopo la lettera d) del comma 1, e' inserita la seguente: «d-bis) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 75-bis comma 2; il calcolo e' effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfettarie indicate nell'allegato D al presente regolamento, nonche' un diario nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attivita' svolta;»; c) al comma 4, dopo le parole: «di data antecedente» sono inserite le seguenti: «o coincidente»; Art. 13. Modifiche all'art. 21 del DPReg 33/2012 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8». Art. 14. Modifiche all'art. 27 del DPReg d 33/2012 1. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «siano gia' adibite ad attivita' produttiva». Art. 15. Modifiche all'art. 28 del DPReg 33/2012 1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, e' inserita la seguente: «a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attivita' produttiva al momento della presentazione della domanda;». Art. 16. Modifiche all'art. 41 del DPReg 33/2012 1. Al comma 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «siano gia' adibite ad attivita' produttiva». Art. 17. Modifiche all'art. 42 del DPReg 33/2012 1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, e' inserita la seguente: «a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attivita' produttiva al momento della presentazione della domanda». Art. 18. Modifiche all'art. 45 del DPReg 33/2012 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «siano gia' adibiti ad attivita' produttiva». Art. 19. Modifiche all'art. 46 del DPReg 33/2012 1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, e' inserita la seguente: «a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attivita' produttiva al momento della presentazione della domanda». Art. 20. Modifiche all'art. 55-ter del DPReg 33/2012 1. All'art. 55-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «sostenute nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «riferite all'esercizio»; b) al comma 2, le parole: «sostenute nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «riferite all'esercizio». Art. 21. Inserimento del capo XII bis nel titolo II del DPReg 33/2012 1. Dopo il capo XII del titolo II del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 e' inserito il seguente: «Capo XII-Bis - Eventi per la promozione del comparto artigiano Art. 75-bis (Finalita' e iniziative finanziabili) - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni ed iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle societa' di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformita' alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette all'organizzazione e alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero. Art. 75-ter (Spese ammissibili) - 1. Per le finalita' di cui all'art. 75-bis, sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalla societa' di servizi o dal CATA per l'organizzazione e realizzazione delle iniziative di cui all'art. 75-bis, comma 2: a) tasse di iscrizione all'evento fieristico a carico del centro servizi o del CATA; b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva; c) spese di personale per l'organizzazione e il coordinamento dell'evento nella misura massima del 10% del costo complessivo; d) ideazione e produzione di materiali promozionali relativi all''iniziativa e promozione sui media; e) spese di assicurazione, spese di guardiania, spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, trasporto materiale espositivo e spese di interpretariato; f) l'IVA qualora sia un costo per il centro servizi o il CATA. 2. Per le spese di cui al comma 1 lettera c) si intendono quelle riferite al personale dipendente dei centri servizi o del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Art. 75-quater (Spese non ammissibili) - 1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste dall'art. 75-ter o relative ad eventi non promossi dalle associazioni di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 12/2002. 2. Non sono ammissibili le spese non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare: a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un costo ed altre imposte, valori bollati, interessi debitori, aggi ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali; b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese per vitto e alloggio, spese per catering. c) spese connesse a incontri, convegni, seminari, work shop, studi di settore. d) spese di trasporto per il materiale espositivo sostenute dalle imprese artigiane. Art. 75-quinquies (Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti) - 1. I centri servizi o il CATA sono tenuti ad erogare i servizi gratuitamente previa verifica dell'iscrizione all'A.I.A. dell'impresa beneficiaria dei servizi. 2. L'impresa artigiana che beneficia dei servizi imputa il corrispettivo degli stessi come aiuto «de minimis», previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo costo da parte del soggetto erogatore del servizio. 3. Le imprese artigiane, prima di beneficiare delle iniziative promozionali di cui al comma 2, rilasciano ai centri servizi o al CATA, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante: a) che l'impresa non e' in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del contributo per la partecipazione all'iniziativa promozionale, come quantificato e comunicato dal centro servizi o dal CATA; c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003; d) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione di microimprese, piccole e medie imprese. 4. Il centro servizi o il CATA implementano il registro nazionale degli aiuti come previsto all'art. 5, comma 6». Art. 22. Norme transitorie e finali 1. Per i contributi previsti dal capo XII bis del titolo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, come inserito dall'art. 21, sono ammissibili, in sede di prima applicazione, le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali sostenute a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2016, come previsto dall'art. 2, comma 5 della legge medesima. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettere a) e b), 11, e da 14 a 19 hanno efficacia a decorrere dall'1° gennaio 2018. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani