Allegato 
 
Regolamento recante  modifiche  al  Testo  unico  delle  disposizioni
  regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore  del
  settore artigiano emanato con decreto del Presidente della  Regione
  25 gennaio 2012, n. 33. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente  regolamento  dispone  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, (Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti  a
favore del settore artigiano). 
 
                               Art. 2. 
             Sostituzione dell'art. 2 del DPReg. 33/2012 
 
    1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione  n.  33/2012
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. (Soggetti beneficiari e requisiti di  ammissibilita')  -
1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da
I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e  le
societa' consortili, anche in forma  cooperativa,  iscritti  all'albo
provinciale delle imprese artigiane, di cui all'art. 13  della  legge
regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A.. 
    2. I soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  beneficiare  degli
incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione,  di  cui  al
titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei  sei  mesi  antecedenti
l'iscrizione  all'A.I.A.   e   nei   ventiquattro   mesi   successivi
all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda  sia  presentata
da  impresa  gia'  iscritta  all'A.I.A.  L'impresa   richiedente   il
contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A.  e  nei
cinque anni precedenti la presentazione della domanda: 
      a) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente
non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana
gia' iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata; 
      b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente
non deve risultare titolare  o  socio  imprenditore  di  impresa  non
artigiana gia' iscritta al registro imprese. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1,  operanti  nei  settori  delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su  misura,
come definiti dal regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente
della  Regione  20  dicembre  2002,  n.  400/Pres.  (Regolamento   di
esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e  40  della  legge
regionale  22  aprile  2002,  n.  12  recante  «Disciplina   organica
dell'artigianato»), beneficiano degli  incentivi  previsti  per  tali
settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad  uno  dei  predetti
settori deve risultare annotata  nella  visura  camerale  al  momento
della  presentazione  della  domanda,  fatta  salva   l'eventuale   e
successiva annotazione  in  fase  di  istruttoria  della  domanda  di
incentivo. 
    4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di  cui
al titolo II, capo VIII-bis, sono concessi esclusivamente  a  imprese
artigiane  di  piccolissime  dimensioni.  Per  imprese  artigiane  di
piccolissime  dimensioni  si  intendono   quelle   rientranti   nella
definizione di microimpresa e realizzano un  fatturato  annuo  oppure
presentato un totale di bilancio annuo  non  superiori  a  500.000,00
euro. 
    5. I successori d'impresa, come definiti all'art.  57,  comma  1,
lettera b), possono beneficiare degli incentivi  per  la  successione
dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX. 
    6. Possono  altresi'  beneficiare  degli  incentivi  previsti  al
titolo II, capo XII bis, le societa' di servizi  operanti  a  livello
regionale  (di  seguito  denominate  societa'   di   servizi)   delle
organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative di  cui  all'art.
2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il  Centro  di  assistenza
tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA). 
    7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari
per accedere agli incentivi sono individuati dal regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123/Pres.
(Definizione di microimprese, piccole  e  medie  imprese  (PMI)  come
contenuta nell'Art. 2. della legge regionale 20 febbraio 2015,  n.  3
(Rilancimprese FVG)). 
    8. Per l'ammissibilita' a contributo, i soggetti di cui ai  commi
da 1  a  6,  compresi  i  singoli  componenti  dei  consorzi,  devono
possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto
salvo quanto previsto dall'art. 12, comma  2  della  legge  regionale
12/2002 e per i beneficiari di cui al comma 6; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      c) non essere destinatari di sanzioni  interdittive,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d) del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'  amministrativa  delle
persone giuridiche,  delle societa' e delle associazioni anche  prive
di personalita' giuridica,  a  norma  dell'art.  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300). 
    9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'art.  72,  comma  2,  della
legge regionale 12/2002,  beneficia  dei  finanziamenti  previsti  al
titolo III. 
    10.  L'Ente   bilaterale   dell'artigianato,   associazione   non
riconosciuta,   di   seguito   denominato   EBIART,   beneficia   dei
finanziamenti previsti al titolo IV.». 
 
                               Art. 3. 
             Abrogazione dell'art. 4 del DPReg. 33/2012 
 
    1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  e'
abrogato l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012. 
 
                               Art. 4. 
               Modifiche all'art. 5 del DPReg. 33/2012 
 
    1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole: «all'art. 4, commi 1,  2  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «al titolo II»; 
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime «de
minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
          a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese  artigiane
dal centro servizi o dal CATA  per  la  realizzazione  di  iniziative
promozionali, ai sensi dell'art. 75-bis; 
          b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal  CATA
per il rafforzamento competitivo delle imprese  artigiane,  ai  sensi
dell'art. 88-bis, comma 2, lettera b); 
          c)  i  servizi  prestati  gratuitamente   dal   CATA   come
incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai
sensi dell'art. 89, comma 3, lettere c) e d); 
          d) i finanziamenti erogati  dall'EBIART  per  sostenere  il
reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino  a  14
dipendenti, di cui all'art. 93, comma 2, lettera b).»; 
          c) al comma 5, le parole:  «lettere  a  ante)  e  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»; 
          d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Il soggetto erogatore del  servizio  implementa  il  registro
nazionale degli aiuti di cui all'art.  52  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234 - (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai  sensi  del
comma 4, lettere a), b) e c). 
 
                               Art. 5. 
               Modifiche all'art. 7 del DPReg. 33/2012 
 
    1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 dopo le parole «ai commi 2,»,  sono  inserite  le
seguenti «2-bis»; 
      b)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il   seguente:   «2-bis.
L'intensita' dell'aiuto e' elevata di  5  punti  percentuali  per  le
imprese cui sia stato attribuito, con delibera dell'Autorita' garante
della  concorrenza  e  del  mercato,  il  rating  di  legalita'.   E'
consentito il cumulo con le elevazioni  nelle  percentuali  di  aiuto
previste al comma 2.»; 
      c) alla lettera a) del comma  3  alla  fine  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «e di 5 punti percentuali  nell'ipotesi  di  cui  al
comma 2-bis;»; 
      d) dopo la lettera a-bis) del comma 3 e' aggiunta la  seguente:
«a-ter) l'intensita' dell'aiuto per  gli  incentivi  a  favore  delle
societa' di servizi o del CATA e' pari al 100 per cento.». 
 
                              Art. 6 . 
               Modifiche all'art. 9 del DPReg. 33/2012 
 
    1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1,  le  parole:«all'art.  4,  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «al titolo II, capi da I a XII»; 
      b) al comma 3, le parole:«all'art. 16, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «al commi 4 e al comma 5, lettera a)»; 
      c) alla lettera a) del comma 5  dopo  le  parole:  «presentano»
sono inserite le seguenti: «, entro i termini di cui al comma 1,»; 
      d) dopo la lettera a) del comma 5 e' inserita la  seguente:  «a
bis) i centri servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al
titolo II, capo XII bis, presentano la domanda di contributo entro il
31 marzo di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi  nel  corso
dell'anno di presentazione della domanda; 
      e) al comma 6, le parole:  «all'art.  4,  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «al titolo II»; 
      f) alla lettera e) del comma  7,  le  parole:  «comma  4»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «9.  Sono  presentate  alla   Direzione
centrale competente in materia  di  attivita'  produttive -  Servizio
Industria e Artigianato: 
        a) le domande di contributo delle societa' di servizi  o  del
CATA di cui al titolo II, capo XII bis; 
        b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del
Programma annuale di settore, di cui al titolo III; 
        c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative
di cui al titolo IV.». 
 
                               Art. 7. 
               Modifiche all'art. 10 del DPReg 33/2012 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo le  parole:«Le  imprese  artigiane»  sono  inserite  le
seguenti: « i centri servizi e il CATA» e le parole: «e  all'art.  2,
comma 4» sono soppresse; 
      b) dopo la lettera d bis), sono aggiunte le seguenti: 
      «d-ter) per le spese di cui all'art. 75-ter, comma  1,  lettere
a), b), d) ed e), la data della prima fattura e per le spese  di  cui
alla lettera c), la data di avvio del progetto da parte del personale
dipendente del CATA o dei centri servizi.». 
 
                               Art. 8. 
               Modifiche all'art. 11 del DPReg 33/2012 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  al  comma  1,  le  parole:  «Direttore  centrale  attivita'
produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore  del  Servizio
competente in materia di artigianato»; 
      b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «comma 7, lettere c)
e d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettere b) e c)». 
 
                               Art. 9. 
               Modifiche all'art. 12 del DPReg 33/2012 
 
    1. All'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 6, dopo le  parole:  «all'art.  9,
comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 5, lettera a-bis);»; 
      b) alla lettera f) del comma  6  le  parole:  «  e'  presentata
decorsi sei mesi dalla  conclusione  delle  manifestazioni  medesime»
sono sostituite dalle seguenti:  «e'  riferita  a  spese  interamente
sostenute prima dei nove mesi precedenti la data di pubblicazione del
decreto di cui all'art. 9, comma 1;». 
 
                              Art. 10. 
              Modifiche all'art. 14 del DPReg. 33/2012 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  33/2012  le  parole:  «bancaria  o  assicurativa»   sono
sostituite dalle seguenti: « prestata da banche, assicurazioni  o  da
intermediari finanziari  autorizzati  ed  iscritti  all'Albo  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 
 
                              Art. 11. 
                   Modifiche all'art. 16 del DPReg 
 
    1. All'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Fatto  salvo
quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di
cui  al  titolo  II   concludono   l'iniziativa   e   presentano   la
rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti  dalla  data
di   ricevimento   della   comunicazione   del    provvedimento    di
concessione.»; 
      b) al comma  2,  lettera  b)  le  parole:  «trenta  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
 
                              Art. 12. 
               Modifiche all'art. 17 del DPReg 33/2012 
 
    1. All'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «all'art. 2 comma  7
lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art.  2,  comma
8, lettere b) e c);»; 
      b) dopo la lettera d) del comma 1,  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva  di
atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante  attestante
il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno  dedicate  per
la realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 75-bis comma  2;  il
calcolo e' effettuato mediante applicazione al numero complessivo  di
ore dedicate da ciascun addetto delle  tariffe  forfettarie  indicate
nell'allegato D al presente regolamento, nonche' un diario nel  quale
sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie  e  straordinarie
dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica  e
l'attivita' svolta;»; 
      c) al comma 4, dopo  le  parole:  «di  data  antecedente»  sono
inserite le seguenti: «o coincidente»; 
 
                              Art. 13. 
               Modifiche all'art. 21 del DPReg 33/2012 
 
    1. Alla lettera b) del comma  1  dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Regione  n.  33/2012,  le  parole:  «comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 8». 
 
                              Art. 14. 
              Modifiche all'art. 27 del DPReg d 33/2012 
 
    1. Alla lettera a) del comma  5  dell'art.  27  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 33/2012  le  parole:  «nel  rispetto  del
divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite
dalle seguenti: «siano gia' adibite ad attivita' produttiva». 
 
                              Art. 15. 
               Modifiche all'art. 28 del DPReg 33/2012 
 
    1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art.  28  del  decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012, e' inserita la seguente:  «a
ante)  spese  relative  ad  immobili  in  locazione  non  adibiti  ad
attivita' produttiva al momento della presentazione della domanda;». 
 
                              Art. 16. 
               Modifiche all'art. 41 del DPReg 33/2012 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  41  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  33/2012,  le  parole:  «nel  rispetto  del  divieto   di
contribuzione di cui all'art. 13,  comma  9»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «siano gia' adibite ad attivita' produttiva». 
 
                              Art. 17. 
               Modifiche all'art. 42 del DPReg 33/2012 
 
    1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art.  42  del  decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012, e' inserita la seguente:  «a
ante)  spese  relative  ad  immobili  in  locazione  non  adibiti  ad
attivita' produttiva al momento della presentazione della domanda». 
 
                              Art. 18. 
               Modifiche all'art. 45 del DPReg 33/2012 
 
    1. Alla lettera a) del comma  2  dell'art.  45  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 33/2012, le  parole:  «nel  rispetto  del
divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite
dalle seguenti: «siano gia' adibiti ad attivita' produttiva». 
 
                              Art. 19. 
               Modifiche all'art. 46 del DPReg 33/2012 
 
    1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art.  46  del  decreto
del Presidente della Regione n. 33/2012, e' inserita la seguente:  «a
ante)  spese  relative  ad  immobili  in  locazione  non  adibiti  ad
attivita' produttiva al momento della presentazione della domanda». 
 
                              Art. 20. 
             Modifiche all'art. 55-ter del DPReg 33/2012 
 
    1. All'art. 55-ter del decreto del Presidente  della  Regione  n.
33/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma  1,  le  parole:  «sostenute  nell'esercizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «riferite all'esercizio»; 
      b) al comma  2,  le  parole:  «sostenute  nell'esercizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «riferite all'esercizio». 
 
                              Art. 21. 
    Inserimento del capo XII bis nel titolo II del DPReg 33/2012 
 
    1. Dopo il capo XII del titolo  II  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 33/2012 e' inserito il seguente: 
 
   «Capo XII-Bis - Eventi per la promozione del comparto artigiano 
 
    Art. 75-bis (Finalita' e iniziative finanziabili) - 1.  Ai  sensi
dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre  2016,  n.  25
(Legge di stabilita' 2017), l'Amministrazione regionale  sostiene  la
realizzazione di manifestazioni ed  iniziative  promozionali  per  il
comparto produttivo artigiano, promosse  dalle  organizzazioni  degli
artigiani piu' rappresentative a livello regionale, di  cui  all'art.
2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002,  n.  12  (Disciplina
organica dell'artigianato), attraverso la concessione  di  contributi
al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o  alle
societa' di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni
medesime, in conformita' alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. 
    2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  sono  finanziabili  le
iniziative dirette all'organizzazione  e  alla  partecipazione  delle
imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni  fieristiche
a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero. 
    Art. 75-ter (Spese ammissibili) - 1.  Per  le  finalita'  di  cui
all'art. 75-bis, sono ammissibili  a  contributo  le  seguenti  spese
sostenute dalla societa' di servizi o dal CATA per l'organizzazione e
realizzazione delle iniziative di cui all'art. 75-bis, comma 2: 
      a) tasse di  iscrizione  all'evento  fieristico  a  carico  del
centro servizi o del CATA; 
      b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva; 
      c) spese di personale per l'organizzazione e  il  coordinamento
dell'evento nella misura massima del 10% del costo complessivo; 
      d) ideazione e produzione di  materiali  promozionali  relativi
all''iniziativa e promozione sui media; 
      e) spese di  assicurazione,  spese  di  guardiania,  spese  per
allacciamenti  temporanei  per  acqua,  luce  e  telefono,  trasporto
materiale espositivo e spese di interpretariato; 
      f) l'IVA qualora sia un costo per il centro servizi o il CATA. 
    2. Per le spese di cui al comma 1 lettera c) si intendono  quelle
riferite al personale  dipendente  dei  centri  servizi  o  del  CATA
assunto con contratto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  o
indeterminato. 
    Art. 75-quater (Spese non ammissibili) - 1. Per la  realizzazione
delle iniziative non sono considerate ammissibili  spese  diverse  da
quelle previste dall'art. 75-ter o relative ad  eventi  non  promossi
dalle associazioni di cui all'art. 2, comma 3 della  legge  regionale
12/2002. 
    2.  Non  sono  ammissibili   le   spese   non   direttamente   ed
inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare: 
      a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un  costo  ed
altre imposte, valori bollati,  interessi  debitori,  aggi  ed  altri
oneri meramente finanziari, ammende e penali; 
      b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese
per vitto e alloggio, spese per catering. 
      c) spese connesse a incontri, convegni,  seminari,  work  shop,
studi di settore. 
      d) spese di trasporto per  il  materiale  espositivo  sostenute
dalle imprese artigiane. 
    Art.  75-quinquies  (Obblighi  dei  beneficiari  e  verifica  dei
requisiti) - 1. I centri servizi o il CATA sono tenuti ad  erogare  i
servizi  gratuitamente  previa  verifica  dell'iscrizione  all'A.I.A.
dell'impresa beneficiaria dei servizi. 
    2. L'impresa  artigiana  che  beneficia  dei  servizi  imputa  il
corrispettivo degli stessi come aiuto «de minimis», previa tempestiva
quantificazione e comunicazione  del  relativo  costo  da  parte  del
soggetto erogatore del servizio. 
    3. Le imprese artigiane, prima di  beneficiare  delle  iniziative
promozionali di cui al comma 2, rilasciano ai  centri  servizi  o  al
CATA,  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, attestante: 
      a) che l'impresa non e' in stato di scioglimento o liquidazione
volontaria e non essere sottoposti  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      b) in termini sintetici, qualsiasi  altro  aiuto  «de  minimis»
ricevuto dall'impresa unica nel corso  dei  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario  in  corso,  comprensivo  del
contributo per la partecipazione  all'iniziativa  promozionale,  come
quantificato e comunicato dal centro servizi o dal CATA; 
      c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003; 
      d)  il  possesso  dei  parametri  dimensionali  previsti  dalla
vigente  normativa  comunitaria  in   materia   di   definizione   di
microimprese, piccole e medie imprese. 
    4. Il centro servizi o il CATA implementano il registro nazionale
degli aiuti come previsto all'art. 5, comma 6». 
 
                              Art. 22. 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Per i contributi previsti dal capo XII bis del titolo  II  del
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  25
gennaio 2012, n. 33, come inserito dall'art. 21, sono ammissibili, in
sede  di  prima  applicazione,  le  spese  per  la  realizzazione  di
manifestazioni e iniziative  promozionali  sostenute  a  partire  dal
giorno successivo all'entrata in  vigore  della  legge  regionale  n.
25/2016, come previsto dall'art. 2, comma 5 della legge medesima. 
    2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettere a)  e
b), 11, e da 14 a 19 hanno  efficacia  a  decorrere  dall'1°  gennaio
2018. 
 
                              Art. 23. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani