Art. 10 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1999 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) le parole «i progetti elencati» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti di nuova realizzazione elencati»; 2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole «i progetti» sono inserite le seguenti: «di nuova realizzazione».