Art. 10 
 
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18
maggio  1999,  n.  9  (Disciplina  della  procedura  di   valutazione
dell'impatto  ambientale)  le  parole  «i  progetti  elencati»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «i  progetti  di  nuova   realizzazione
elencati»; 
  2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
9 del 1999, dopo le parole «i progetti» sono  inserite  le  seguenti:
«di nuova realizzazione».