Art. 11 Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1999 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4-bis legge regionale n. 9 del 1999 e' inserito il seguente: «2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.».