Art. 11 
 
    Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 4-bis legge regionale n. 9 del 1999 e'
inserito il  seguente:  «2  bis.  In  caso  di  procedura  di  V.I.A.
effettuata ai  sensi  del  comma  2  non  trova  applicazione  quanto
previsto dall'art. 17, comma 10, per quanto riguarda  il  termine  di
realizzazione del progetto.».