Art. 12 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999 e' abrogata. 2. Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole «La convenzione e' onerosa per le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione e' onerosa per i Comuni».