Art. 12 
 
      Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9
del 1999 e' abrogata. 
  2. Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale
n. 9 del 1999, le parole «La convenzione e' onerosa per  le  province
ed i comuni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  convenzione  e'
onerosa per i Comuni».