Art. 13 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999 1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999 e' sostituito dal seguente: «3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attivita' produttive si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).». 2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999 e' abrogato.