Art. 13 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 9  del  1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attivita' produttive  si
applica quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi).». 
  2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 9  del  1999  e'
abrogato.