Art. 14 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9  del  1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Alle procedure di V.I.A. relative ad  opere  pubbliche  o  di
pubblica utilita' si applica quanto previsto dall'art. 14,  comma  4,
della legge n. 241 del 1990.».