Art. 14 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 1999 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 1999 e' sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilita' si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.».