Art. 15 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Dopo il primo periodo  del  comma  1  dell'art.  9  della  legge
regionale n. 9 del 1999 e'  inserito  il  seguente:  «La  domanda  e'
presentata secondo le modalita' informatiche  definite  dalla  Giunta
regionale con le direttive di cui all'art. 8.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo
le parole «di cui al comma 1, lettera c)«sono inserite  le  seguenti:
», nonche' le osservazioni presentate e le eventuali  controdeduzioni
del proponente»; 
  3. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 9  del  1999  le
parole «preliminare con finalita' istruttorie» sono sostituite  dalle
seguenti: «istruttoria di cui all'art. 14, comma 1,  della  legge  n.
241 del 1990.».