Art. 15 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999 1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999 e' inserito il seguente: «La domanda e' presentata secondo le modalita' informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'art. 8.». 2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera c)«sono inserite le seguenti: », nonche' le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente»; 3. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole «preliminare con finalita' istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990.».