Art. 18 
 
    Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Al termine del comma 1 dell'art. 15-bis della legge regionale n.
9 del 1999, dopo le parole «corso della valutazione» e'  aggiunto  il
seguente  periodo:   «E'   facolta'   del   proponente   prevenzione,
conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e
in programma.».