Art. 18 Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999 1. Al termine del comma 1 dell'art. 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole «corso della valutazione» e' aggiunto il seguente periodo: «E' facolta' del proponente prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.».