Art. 19 
 
      Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del  1999  e'
abrogato. 
  2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del  1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi  dell'art.  14,
comma 4, della legge n. 241 del 1990, comprende ed  acquisisce  tutte
le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i
nulla  osta,  gli  atti  di  assenso  comunque   necessari   per   la
realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto  in  base  alla  vigente
normativa.». 
  3. L'alinea del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del
1999 e' sostituito dal seguente: «La procedura di V.I.A.,  effettuata
ai  sensi  della  presente  legge,  acquisisce   e   sostituisce   in
particolare:». 
  4. Dopo la  lettera  b)  del  comma  4  dell'art.  17  della  legge
regionale n. 9 del 1999 e' inserita la seguente: 
    «b bis) l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di  cui  all'art.
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazione  e   di   sviluppo),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, e di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.  59  (Regolamento
recante   la   disciplina   dell'autorizzazione   ambientale   e   la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale,  a  norma  dell'art.  23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35).  A  tal  fine  il  S.I.A.  e  gli
elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall'art.
4, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  59  del
2013 ed il provvedimento finale di V.I.A. contiene tutti gli elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli  atti
che l'AUA sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;». 
  5. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del  1999  le
parole «Le proposte  di  variante  alla  pianificazione  territoriale
provinciale  possono  attenere  unicamente  a  specifiche   modifiche
cartografiche  degli  strumenti  stessi.»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Le proposte di variante alla  pianificazione  territoriale
provinciale ed urbanistica possono riguardare  unicamente  specifiche
modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate  dal
progetto assoggettato alla procedura di V.I.A.». 
  6. Al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 17 della  legge  regionale
n. 9 del 1999 le parole «In tal caso,  inoltre,  alla  conferenza  di
servizi partecipa la Regione ai  fini  dell'intesa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «In tal caso, inoltre,  alla  conferenza  di  servizi
partecipa  la  Regione  qualora  la  variante   sia   relativa   alla
pianificazione territoriale provinciale e  la  Provincia  qualora  la
variante sia relativa alla pianificazione  urbanistica  comunale,  ai
fini dell'intesa». 
  7. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 9 del  1999  e'
abrogato.