Art. 2 
 
     Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 30 del 1981 
 
  1. L'art.  13  della  legge  regionale  4  settembre  1981,  n.  30
(Incentivi  per  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  delle   risorse
forestali,  con  particolare  riferimento  al   territorio   montano.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18,
e 24 gennaio 1975 n. 6) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 13 (Regolamento forestale regionale).  -  1.  Agli  effetti
della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia  sono
adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno  di  cui
all'art. 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto  legislativo  n.  227  del
2001. 
    2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima  e
polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio  regionale
la realizzazione degli interventi di  gestione  dei  boschi  e  degli
altri ambiti di interesse forestale di cui al comma  3  del  presente
articolo, individuando disposizioni specifiche per: 
      a) i territori sottoposti a vincolo  idrogeologico,  delimitati
ai sensi del regio decreto legislativo  30  dicembre  1923,  n.  3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani); 
      b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformita' con la
legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in  materia  di  incendi
boschivi) e  in  coerenza  con  il  piano  regionale  di  previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 
      c) le aree protette e i siti della  Rete  natura  2000,  per  i
quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure
di conservazione generali riguardo alle attivita' di cui al comma 3. 
    3. Il regolamento forestale stabilisce le  norme  tecniche  delle
attivita' di seguito elencate: 
      a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi
della normativa statale; 
      b) coltivazione dei castagneti da frutto; 
      c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura  e
altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e  tutte
le  aree  oggetto  di  interventi  di  imboschimento  realizzati  con
finanziamento pubblico ancorche' non rientranti nella definizione  di
bosco; 
      d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni
arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi
aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte
di specie forestali; 
      e) gestione dei terreni saldi, dei  terreni  pascolivi,  e  dei
terreni agricoli limitatamente  ai  territori  sottoposti  a  vincolo
idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto  legislativo  n.
3267 del 1923; 
      f) comportamenti a rischio  di  incendio  boschivo  nelle  aree
boscate, cespugliate o arborate e nelle relative  aree  limitrofe  ai
sensi della legge n. 353 del 2000; 
      g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi  comunque
fuori strada, nonche' nelle piste e strade  forestali,  nelle  strade
poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri; 
      h) produzione di legno e prodotti da esso derivati  da  terreni
con vegetazione forestale, ancorche' non compresi  nella  definizione
giuridica di bosco anche per difetto di superficie. 
    4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali  e
le altre attivita' soggetti ad autorizzazione  e  quelli  soggetti  a
comunicazione. 
    5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti
territorialmente competenti ai sensi dell'art. 21, comma  2,  lettera
a), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del  sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Citta'  metropolitana
di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), e'  effettuata  mediante
un  sistema  telematico  regionale   la   cui   regolamentazione   e'
disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai
fini  dell'utilizzo  dell'applicativo,  devono  offrire  il  supporto
tecnico a tutti i cittadini e alle imprese  operanti  sul  territorio
regionale che ne fanno richiesta. 
    6. Gli  interventi  selvicolturali  eseguiti  in  conformita'  al
regolamento forestale sono riconducibili ai tagli  colturali  di  cui
all'art. 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete
natura  2000  possono  integrare  le  prescrizioni  del   regolamento
forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure  di
conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti,  quando
sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti  per  la  tutela
dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti. 
    8. La presente  legge  e  il  regolamento  forestale  di  cui  al
presente articolo costituiscono in  ambito  regionale  i  riferimenti
normativi  a  supporto  dell'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
che stabilisce gli  obblighi  degli  operatori  che  commercializzano
legno e prodotti da esso derivati limitatamente alla  parte  relativa
alla materia forestale,  inclusa  la  gestione  delle  foreste  e  la
conservazione della biodiversita'. Il sistema telematico regionale di
cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all'applicazione
del medesimo regolamento relativamente all'applicazione delle  regole
sulla tracciabilita' e sulla dovuta  diligenza  degli  operatori  del
settore.».