Art. 20 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 9 del 1999 1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 9 del 1999 e' sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorita' competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per l'acquisizione degli atti' necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data tempestiva comunicazione alla Regione.»