Art. 20 
 
      Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 9 del  1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorita'  competente
indice,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso   di
deposito degli elaborati nel BURERT, una  conferenza  di  servizi  ai
sensi dell'art. 14, comma  4,  della  legge  n.  241  del  1990,  per
l'acquisizione degli atti' necessari alla realizzazione ed  esercizio
del progetto di cui all'art. 17. Dell'indizione della  conferenza  di
servizi e' data tempestiva comunicazione alla Regione.»