Art. 22 Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999 1. Agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto A.1.6 dell'allegato A.1, le parole «Attivita' di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma» sono sostituite dalle seguenti: «Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma»; b) al punto B.1.2 dell'allegato B.1, le parole «Attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attivita' minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Attivita' di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attivita' minerarie»; c) al punto B.1.3 dell'allegato B.1, le parole «Impianti di' superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi» sono sostituite dalle seguenti: «Impianti di superficie dell'industria di' estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti biturninosi»; d) il punto B.1.5 dell'allegato B.1, «Impianti per il trattamento di residui radioattivi» e' abrogato; e) al punto B.1.12 dell'allegato B.1, le parole «Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale» sono sostituite dalle seguenti: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»; f) al punto B.2.59 dell'allegato B.2, le parole «Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di' trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi»; g) al punto B.3.7 dell'allegato B.3, le parole «Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri» sono sostituite dalle seguenti: «Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di' strade esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri».