Art. 22 
 
     Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999 
 
  1. Agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al punto A.1.6 dell'allegato  A.1,  le  parole  «Attivita'  di
coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e  gassosi  e
delle risorse geotermiche sulla  terraferma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Attivita' di coltivazione sulla terraferma  delle  risorse
geotermiche sulla terraferma»; 
    b) al punto B.1.2 dell'allegato  B.1,  le  parole  «Attivita'  di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e  di  risorse
geotermiche incluse le relative attivita' minerarie» sono  sostituite
dalle seguenti: «Attivita' di ricerca di risorse geotermiche  incluse
le relative attivita' minerarie»; 
    c) al punto B.1.3 dell'allegato  B.1,  le  parole  «Impianti  di'
superficie  dell'industria  di  estrazione  di  carbon  fossile,   di
petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche'  di  scisti
bituminosi» sono sostituite dalle seguenti: «Impianti  di  superficie
dell'industria  di'  estrazione  di  carbon  fossile  e  di  minerali
metallici nonche' di scisti biturninosi»; 
    d) il punto B.1.5 dell'allegato B.1, «Impianti per il trattamento
di residui radioattivi» e' abrogato; 
    e) al  punto  B.1.12  dell'allegato  B.1,  le  parole  «Opere  di
regolazione del corso dei fiumi  e  dei  torrenti,  canalizzazioni  e
interventi di bonifica ed altri  simili  destinati  ad  incidere  sul
regime delle  acque,  compresi  quelli  di  estrazione  di  materiali
litoidi  dal  demanio  fluviale  e  lacuale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Opere  di  canalizzazione  e  di  regolazione  dei  corsi
d'acqua»; 
    f) al punto B.2.59 dell'allegato  B.2,  le  parole  «Depositi  di
fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152
del  2006,  con  capacita'  superiore  a  10.000  metri  cubi»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «Depositi  di  fanghi,  compresi  quelli
provenienti dagli impianti di' trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi»; 
    g) al punto B.3.7 dell'allegato B.3, le  parole  «Costruzione  di
strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di  esistenti  a
quattro o piu' corsie con lunghezza,  in  area  urbana,  superiore  a
1.500 metri» sono sostituite dalle seguenti: «Costruzione  di  strade
urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di'  strade
esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza,  in  area  urbana  o
extraurbana, superiore a 1.500 metri».