Art. 23 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2005 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.
1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile)  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3.  Il  Comitato  esprime  in  particolare  pareri  alla  Giunta
regionale in ordine al programma e ai piani di' cui' agli articoli 11
e 12.».