Art. 23 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2005 1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di' cui' agli articoli 11 e 12.».