Art. 25 Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 6 del 2005 1. I commi 1 e 2 dell'art. 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono sostituiti dai seguenti: «1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'art. 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunita' interessate. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonche' la sostenibilita' finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' alla loro istituzione.».