Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 6 del 2005 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 50 della  legge  regionale  17  febbraio
2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del  sistema
regionale delle Aree naturali protette e dei siti della  Rete  natura
2000) sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti
provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e  la  Biodiversita'  su
proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con  la
presente legge e con il Programma regionale di cui all'art. 12, anche
sulla base di processi partecipativi delle comunita' interessate. 
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la   Commissione   assembleare
competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e
seminaturali protetti non compresi nel  Programma  regionale  vigente
verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e
pianificazione nonche' la sostenibilita' finanziaria  sulla  base  di
appositi  accordi  tra  gli  enti  territorialmente  interessati,   e
autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la  Biodiversita'  alla
loro istituzione.».