Art. 27 Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2005 1. I commi 1 e 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2005 sono sostituiti dai seguenti: «1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico prowedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversita', in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'art. 12, anche su proposta delle comunita' interessate sulla base di processi partecipativi. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' alla loro istituzione.».