Art. 27 
 
      Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2005 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 6  del  2005
sono sostituiti dai seguenti: 
    «1.  All'istituzione  delle  aree   di   riequilibrio   ecologico
prowedono gli Enti di Gestione per i Parchi e  la  Biodiversita',  in
coerenza con la presente legge e con il Programma  regionale  di  cui
all'art. 12, anche su proposta delle comunita' interessate sulla base
di processi partecipativi. 
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la   Commissione   assembleare
competente,  valuta  la  proposta  di  istituzione  delle   aree   di
riequilibrio ecologico non comprese nel Programma  regionale  vigente
verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e
pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i  Parchi  e  la
Biodiversita' alla loro istituzione.».