Art. 3 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981 1. L'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'art. 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalita', possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000. 2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'art. 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravita' delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 100,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di € 100,00 per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformita' dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 13 della presente legge; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 € a 50,00 € ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 € per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformita' dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilita' permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 € a 300,00 € per il transito non autorizzato o in difformita' della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 500,00 € per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d). 3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempinnento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore. 4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.».