Art. 3 
 
     Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981 
 
  1. L'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981 e' sostituito dal
seguente: 
    «Art. 15 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Ai fini  dello  svolgimento
delle funzioni di vigilanza e  accertamento  delle  violazioni  delle
disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n.  353
del 2000, spettanti agli enti territorialmente  competenti  ai  sensi
dell'art. 21, comma 2, lettera a) della legge  regionale  n.  13  del
2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui  all'art.
42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico  per  la
promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza
e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito
delle  relative  competenze  in  materia  di   tutela   forestale   e
ambientale, e con  gli  altri  soggetti  preposti  dalla  legge,  nel
rispetto della legge regionale 28  aprile  1984,  n.  21  (Disciplina
dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di   competenza
regionale).  Analoghe  forme  di  collaborazione,  per  le   medesime
finalita', possono essere attivate dagli enti competenti  in  materia
forestale e dagli enti di gestione delle aree  protette  e  dei  siti
della Rete natura 2000. 
  2. Alle violazioni delle  disposizioni  contenute  nel  regolamento
forestale di cui all'art.  13  della  presente  legge  si  applicano,
avendo  riguardo  alla  gravita'  delle  violazioni  e  ad  eventuali
reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse: 
    a) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00  a  €  100,00
per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie,  in  caso  di
inosservanza   delle   prescrizioni    del    regolamento    relative
all'allestimento e sgombero delle tagliate; 
    b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte  il
valore  delle  piante  tagliate,  con  un  minimo  di  €  100,00  per
l'esecuzione  di  interventi  selvicolturali  senza   la   prescritta
autorizzazione o comunicazione o in  difformita'  dalle  prescrizioni
del regolamento forestale, dagli  strumenti  di  pianificazione,  dal
progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente  competente
ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri
ambiti di interesse forestale  di  cui  all'art.  13  della  presente
legge; 
    c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00  €  a  50,00  €
ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 €  per  l'apertura  di
vie di esbosco terrestri o aeree in  difformita'  dalle  prescrizioni
del  regolamento  forestale  o  per  il  mancato   ripristino   della
viabilita' permanente danneggiata a causa del trasporto  del  legname
esboscato; 
    d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 € a  300,00  €
per il transito non autorizzato o in difformita' della autorizzazione
rilasciata nei boschi e in  percorsi  comunque  fuori  strada,  sulle
piste forestali, nei terreni  saldi,  nei  terreni  pascolivi  e  nei
terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale; 
    e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 €  a  500,00  €
per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle  indicate
alle lettere a), b), c) e d). 
  3.  Il  pagamento  della  sanzione  non  esonera  il   trasgressore
dall'obbligo di ripristinare lo stato  dei  luoghi  o  di  richiedere
l'autorizzazione  in  sanatoria  per  l'intervento  realizzato,   ove
possibile.  In  caso  di  inadempinnento  a   tale   obbligo   e   di
inottemperanza  all'ordinanza  di  ripristino   emessa   dagli   enti
competenti, i lavori di remissione sono eseguiti  dagli  stessi  enti
con oneri a carico del trasgressore. 
  4. Restano ferme  le  disposizioni  relative  al  danno  ambientale
previste dalla normativa statale.».