Art. 30 
 
     Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2015 
 
  1. Dopo il primo periodo del  comma  5  dell'art.  19  della  legge
regionale  n.  13  del  2015  e'  aggiunto  il  seguente:  «L'Agenzia
provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni
limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi  di
cui al presente comma, e in generale  opera  sul  territorio  per  la
realizzazione di  interventi  di  difesa  del  suolo  e  della  costa
finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumita'.».