Art. 30 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2015 1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2015 e' aggiunto il seguente: «L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumita'.».