Art. 31 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2015 
 
  1. Il secondo e il terzo periodo del  comma  8  dell'art.  3  della
legge regionale 5  ottobre  2015,  n.  16  (Disposizioni  a  sostegno
dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti
urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta  differenziata
e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996,  n.  31  (Disciplina
del tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti
solidi)) sono sostituiti  dai  seguenti:  «L'attivita'  di  avvio  al
recupero, prevista dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1  (Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27  tra  le  attivita'  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni  e  i
trattamenti preliminari al riciclo, e' svolta dal concessionario  del
servizio. Il concessionario puo' svolgere detta attivita'  attraverso
impianti propri o di societa' collegate o controllate, o  di  imprese
ad esso associate in raggruppamento  temporaneo  di  imprese  per  la
gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad  operatori
economici individuati a seguito di  procedura  competitiva.  In  ogni
caso l'attivita' di avvio al recupero per una quota non inferiore  al
30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui  al
punto 1 dell'allegato E alla parte IV del decreto legislativo n.  152
del 2006  e  della  frazione  organica,  raccolte  separatamente,  e'
gestita in subaffidamento da un soggetto  economico  selezionato  dal
concessionario con  procedura  competitiva  alla  quale  non  possono
partecipare le societa' controllate o collegate al concessionario del
servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di
imprese  per  la  gestione  del  servizio.  Il  concessionario  resta
responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della
normativa vigente. Il bando per l'affidamento della  concessione  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve  prevedere  la
percentuale  massima  di  attivita'   complessivamente   oggetto   di
subaffidamento del servizio, tenendo conto  anche  dell'attivita'  di
cui al presente comma. I  ricavi  derivanti  dal  conferimento  delle
frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di
servizio.». 
  2. Dopo il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2015
e' inserito il seguente: «8-bis. Il concessionario  del  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando  di
gara, svolge anche l'attivita' di recupero  della  frazione  organica
negli  impianti  propri  o  di   imprese   ad   esso   associate   in
raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del  servizio  o
di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando  l'obbligo
di subaffidamento di una quota non inferiore  al  30  per  cento  dei
rifiuti destinati al recupero entro la  quota  complessiva  stabilita
dal bando, in conformita' a quanto previsto al comma 8.  Qualora  nel
mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di  tale
attivita',  Atersir  provvede  a  pianificare  la  realizzazione   di
impianti per il trattamento della frazione organica.».