Art. 31 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2015 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono sostituiti dai seguenti: «L'attivita' di avvio al recupero, prevista dall'art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 tra le attivita' di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, e' svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario puo' svolgere detta attivita' attraverso impianti propri o di societa' collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attivita' di avvio al recupero per una quota non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'allegato E alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, raccolte separatamente, e' gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le societa' controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attivita' complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio, tenendo conto anche dell'attivita' di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.». 2. Dopo il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2015 e' inserito il seguente: «8-bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attivita' di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformita' a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attivita', Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.».