Art. 32 
 
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2015 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del  2015  e'
sostituito dal seguente: «4. Il Fondo e' destinato: 
    a) a diminuire il costo  del  servizio  di  igiene  urbana  degli
utenti dei  Comuni  che  nell'anno  precedente  l'applicazione  hanno
prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante  equivalente,
come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al  70
per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni  e'
calcolato  in  maniera  progressiva   ed   automatica   rispetto   ai
quantitativi non inviati a riciclaggio; 
    b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione  del  servizio
dei Comuni che intendono applicare una raccolta  porta  a  porta  che
comprenda almeno il  rifiuto  urbano  indifferenziato  e  il  rifiuto
organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato  in
quantita'  e  qualita'  di  riduzione  di  rifiuti  non  destinati  a
riciclaggio, finalizzati  anche  all'implementazione  di  sistemi  di
tariffazione puntuale; 
    c) alla realizzazione dei centri  comunali  per  il  riuso  ed  a
progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti. 
  Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4,  il  Fondo
restante e' ripartito a meta' tra le finalita' di cui alle lettere a)
e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal  1°
gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla  lettera  c),
e' ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi  ed
un terzo.».