Art. 34 
 
                Pianificazione ambientale di settore 
 
  1. Ai fini della  formazione  e  approvazione  degli  strumenti  di
pianificazione di competenza della Regione previsti  dalle  normative
in materia ambientale,  si  applica  la  procedura  disciplinata  nei
titoli I e II della parte II del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152  (Norme  in  materia  ambientale)  relativa  alla  valutazione
ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica  anche
per la modifica dei piani. 
  2. La Giunta regionale presenta gli  obiettivi  strategici  che  si
intendono perseguire e le  scelte  generali  di  piano  all'assemblea
legislativa, che su di essi si esprime attraverso  l'approvazione  di
un ordine del giorno. 
  3. A seguito dell'adozione  da  parte  della  Giunta  regionale  la
proposta di piano completa di  tutti  gli  elaborati  costitutivi  e'
sottoposta alla fase di consultazione  prevista  dagli  articoli  13,
commi 5 e 6 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006  e'
pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT)
e comunicato agli enti territoriali regionali. 
  4.  Dalla  data  di  adozione  della  proposta  di  piano   trovano
applicazione le  norme  di  salvaguardia  previste  dalla  disciplina
regionale generale in materia di pianificazione territoriale. 
  5. Entro centottanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  fissato
dall'art. 14, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
l'Assemblea  legislativa,  esaminate   e   decise   le   osservazioni
presentate, approva il piano. 
  6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul  BURERT
dell'avviso dell'avvenuta approvazione.