Art. 35 
 
                         Contratti di fiume 
 
  1. In coerenza con quanto disposto  dall'art.  68-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, la  Regione  Emilia-Romagna  promuove  i
contratti di fiume quali  strumenti  di  pianificazione  a  scala  di
bacino e sottobacino  idrografico  che  perseguono  la  tutela  delle
risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico  e
alla valorizzazione dei  territori  perifluviali,  contribuendo  allo
sviluppo locale delle relative  aree,  e  ne  riconosce  l'importanza
nell'ambito della strategia nazionale di adattamento  al  cambiamento
climatico. 
  2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali  e  gli  altri
soggetti istituzionali  negli  ambiti  delle  rispettive  competenze,
adotta iniziative e interventi volti a promuovere  la  diffusione  di
una cultura  dell'acqua  caratterizzata  da  sostenibilita'  sociale,
ambientale  ed   economica,   favorire   la   partecipazione   e   la
responsabilizzazione di tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  che
operano e interagiscono  nella  gestione  dell'acqua  e  dei  sistemi
paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare  la  divulgazione
dei principi, delle  metodologie  e  dei  risultati  ottenuti  con  i
contratti di fiume, anche attraverso il coinvolgimento di Universita'
ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la  coerenza  tra
le azioni previste nei contratti di fiume con i propri  strumenti  di
pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli  impegni
assunti anche nella pianificazione e programmazione locale. 
  3. Ai  fini  del  presente  articolo  la  Regione  attiva,  in  via
sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in  corso  di
realizzazione con  lo  scopo  di  valutare  l'efficacia  delle  nuove
modalita' gestionali,  improntate  a  criteri  di  partecipazione  ed
integrazione territoriali.