Art. 36 
 
Disposizioni per  l'utilizzo  del  reticolo  idrografico  naturale  e
                             artificiale 
 
  1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto  e  la
distribuzione della risorsa idrica e' consentito  utilizzare  per  il
vettoriamento della stessa i corsi  d'acqua  naturali  e  artificiali
appartenenti al demanio idrico e di  bonifica,  da  considerarsi  nel
complesso quale rete di  interconnessione,  atta  a  raggiungere  gli
utenti riducendo la necessita' di nuove opere. 
  2. L'autorita' procedente al rilascio  del  titolo  concessorio  e'
competente anche per il vettoriamento  di  cui  al  comma  1,  previo
parere dell'ente che ha in gestione  il  corso  d'acqua  se  soggetto
diverso. Per il vettoriamento e'  di  norma  corrisposto  un  canone,
determinato tenendo  conto  degli  effetti  dello  stesso  sul  corso
d'acqua. 
  3. La risorsa  vettoriata  e'  riservata  all'utente  al  quale  e'
concessa. I concessionari della risorsa idrica che  utilizzano  opere
di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal
vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello  stesso,
al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al  deflusso  minimo
vitale.