Art. 37 
 
     Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore 
 
  1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge
regionale  6  luglio  2012,  n.  7  (Disposizioni  per  la  bonifica.
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove  norme
in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni  amministrative)),
la Regione Emilia-Romagna promuove la stipula di apposite convenzioni
con i Consorzi di bonifica finalizzate  alla  gestione  del  reticolo
idrografico minore demaniale connesso con la rete di bonifica. 
  2.  Ai  fini  del  presente  art.  la  Regione   attiva,   in   via
sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in  corso  di
realizzazione con  lo  scopo  di  valutare  l'efficacia  delle  nuove
modalita'  gestionali,  improntate  a  criteri  di  partecipazione  e
condivisione con le comunita' locali.