Art. 37 Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore 1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)), la Regione Emilia-Romagna promuove la stipula di apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica finalizzate alla gestione del reticolo idrografico minore demaniale connesso con la rete di bonifica. 2. Ai fini del presente art. la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalita' gestionali, improntate a criteri di partecipazione e condivisione con le comunita' locali.