Art. 39 Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in relazione alle attivita' ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e dalla legge regionale n. 13 del 2015 e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia. 2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attivita' di cui al comma 1, la Regione puo' sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.