Art. 39 
 
Integrazione istituzionale in materia di  ecosistema  marino  e  zone
                              costiere 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle
funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle  zone  costiere
attraverso il coordinamento dei soggetti del  sistema  regionale  che
agiscono a tale fine,  in  particolare  l'Agenzia  regionale  per  la
prevenzione,  l'ambiente  e  l'energia  (ARPAE)  in  relazione   alle
attivita' ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile  1995,
n.  44  (Riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e  istituzione
dell'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente   (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) e dalla legge regionale n.  13  del  2015  e  la
Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per  lo
svolgimento  delle  attivita'   di   ricerca,   studio,   analisi   e
monitoraggio in materia. 
  2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle  attivita'  di
cui al comma 1, la Regione puo' sottoscrivere  accordi  e  protocolli
con i soggetti indicati nel medesimo comma.