Art. 4 
 
               Disposizioni transitorie e abrogazioni 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  la
Regione  approva  il  regolamento  forestale  recante  le   PMPF   in
attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 30  del  1981,  come
modificato dall'art. 2, comma 1, della presente legge. 
  2. Le sanzioni di cui all'art. 15 della legge regionale n.  30  del
1981, come modificato dall'art. 3, comma 1, della presente legge,  si
applicano alle violazioni accertate  successivamente  all'entrata  in
vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano
le sanzioni previste dall'art. 63 della legge regionale  17  febbraio
2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del  sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della  Rete  natura
2000). 
  3. I terreni che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti
di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al regio  decreto
legislativo n. 3267 del 1923 sono riconsegnati,  dagli  enti  che  ne
erano  entrati  in  possesso  o   da   quelli   ad   essi   succeduti
nell'esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari. 
  4. Gli articoli 6, 7, 11 e 14 della legge regionale n. 30 del  1981
sono abrogati.