Art. 40 
 
  Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti 
 
  1. I gestori degli impianti che  trattano  rifiuti  sono  tenuti  a
fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione  dei
rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato
dalla  Regione,   nel   rispetto   delle   modalita'   previste   con
deliberazione della Giunta. La violazione dell'obbligo di fornire  le
suddette informazioni comporta l'applicazione da parte della  Regione
di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 e non superiore a
€ 5.000,00, commisurata alla gravita' dell'inadempienza. 
  2. Sono fatti salvi gli  adempimenti  relativi  agli  altri  flussi
informativi previsti a  carico  dei  concessionari  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti
inclusi nella regolazione pubblica del servizio,  e  le  sanzioni  ad
essi  applicabili  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  4,  della  legge
regionale  23  dicembre  2011,  n.  23   (Norme   di   organizzazione
territoriale delle  funzioni  relative  ai  servizi  pubblici  locali
dell'ambiente). 
  3. Per le finalita' di cui all'art. 14 della legge regionale n.  23
del 2011 Atersir mette a disposizione della  Commissione  assembleare
competente la rendicontazione dei costi consuntivi  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - prevista dalla  normativa
regionale - ed i piani economico-finanziari dei Comuni.