Art. 40 Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti 1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalita' previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell'obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l'applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00, commisurata alla gravita' dell'inadempienza. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). 3. Per le finalita' di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23 del 2011 Atersir mette a disposizione della Commissione assembleare competente la rendicontazione dei costi consuntivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - prevista dalla normativa regionale - ed i piani economico-finanziari dei Comuni.