Art. 41 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015 
 
  1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 05 ottobre 2015,  n.  16  e'
aggiunto il seguente art. «Art. 9-bis - Sanzioni  per  la  violazione
delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti
urbani. - 1. La violazione delle disposizioni dei  regolamenti  sulla
tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura  corrispettiva,  di
cui all'art. 1, comma 668, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2014)) e' punita  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di  €  50,00  ed  un
massimo di € 500,00. 
  2. L'accertamento e la contestazione delle  violazioni  di  cui  al
comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il  soggetto  gestore  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani  nell'ambito  delle  relative
funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono  nominati  agenti
accertatori con le modalita' stabilite da Atersir con regolamento.».