Art. 41 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 e' aggiunto il seguente art. «Art. 9-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani. - 1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)) e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00. 2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalita' stabilite da Atersir con regolamento.».