Art. 42 
 
Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della  qualita'
                              dell'aria 
 
  1. La violazione del divieto di  installazione  o  di  utilizzo  di
impianti per la  climatizzazione  invernale  o  estiva  in  spazi  di
pertinenza dell'organismo edilizio, di  circolazione  e  collegamento
comuni a piu' unita' immobiliari e in vani e locali tecnici,  imposto
con  provvedimento  comunale  in  attuazione   della   pianificazione
regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 €
e non superiore a 500,00 € a carico del soggetto che e', in  tutto  o
in parte, proprietario dell'impianto ovvero  dell'amministratore  nel
caso di impianti centralizzati amministrati in condominio. 
  2. La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al
pubblico  degli  esercizi   commerciali   per   evitare   dispersioni
energetiche derivanti dall'utilizzo di  impianti  di  climatizzazione
invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in  attuazione
della pianificazione regionale, comporta la  sanzione  amministrativa
non inferiore a 50,00 € e non superiore  a  500,00  €  a  carico  del
titolare dell'esercizio commerciale. Sono  esclusi  dall'applicazione
della sanzione amministrativa di cui al presente comma  gli  esercizi
commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di
accesso per l'isolamento termico degli ambienti.