Art. 43 
 
           Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net 
 
  1. Al fine di perseguire il corretto  utilizzo  delle  risorse,  lo
scambio di informazioni e l'accesso a  iniziative  di  prevenzione  e
recupero  degli  sprechi  da  parte  degli  enti   territoriali,   in
continuita' con gli obiettivi della legge regionale 5  ottobre  2015,
n.  16  (Disposizioni  a  sostegno  dell'economia  circolare,   della
riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei  beni  a
fine vita,  della  raccolta  differenziata  e  modifiche  alla  legge
regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale  per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) la  Regione,  ai  sensi
dell'art. 64, comma 3, dello Statuto, e'  autorizzata  a  partecipare
all'Associazione    Sprecozero.net-Rete    Nazionale    degli    Enti
Territoriali contro lo spreco. 
  2. L'Associazione Sprecozero.net ha come  finalita'  statutarie  la
condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili
nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari. 
  3. La partecipazione della Regione all'Associazione e'  subordinata
alle seguenti condizioni: 
    a)  che  lo  Statuto  e  le  iniziative  dell'Associazione  siano
conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna; 
    b) che l'Associazione non persegua fini di lucro. 
  4. La Regione aderisce all'Associazione Sprecozero.net quale  socio
ordinario,  e  a   tale   fine   e'   autorizzata   a   corrispondere
all'Associazione una quota  associativa  annuale  pari  a  250,00  €,
secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione,  nell'ambito
delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio. 
  5. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  4  per  gli
esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito  della
Missione  9  -  Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio   e
dell'ambiente,  Programma  2  -  Tutela,  valorizzazione  e  recupero
ambientale, mediante  la  riduzione  degli  stanziamenti  autorizzati
dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione
della  Regione  Emilia-Romagna  2017-2019),  a  valere  sulla   legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma  dell'amministrazione  e  la  razionalizzazione   delle
funzioni). La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  provvedere,  con
proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio. 
  6. Per gli  esercizi  successivi  al  2019,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  comma  4  si  fa   fronte   nell'ambito   degli
stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione  del
bilancio ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  38  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  7. Il Presidente della Regione, o suo delegato,  e'  autorizzato  a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare  l'adesione
all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualita'  di
associato.