Art. 43 Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net 1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l'accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuita' con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) la Regione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto, e' autorizzata a partecipare all'Associazione Sprecozero.net-Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco. 2. L'Associazione Sprecozero.net ha come finalita' statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari. 3. La partecipazione della Regione all'Associazione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che lo Statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna; b) che l'Associazione non persegua fini di lucro. 4. La Regione aderisce all'Associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine e' autorizzata a corrispondere all'Associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 €, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio. 6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualita' di associato.