Art. 44 
 
Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio delle  Regioni
  del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi 
 
  1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il  26
ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i
territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i  quali
con le rispettive deliberazioni del Consiglio  dei  Ministri  del  25
agosto 2016, del 27 ottobre 2016,  del  31  ottobre  2016  e  del  20
gennaio 2017 e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  (Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile) la Giunta regionale,  con
proprio  atto,  autorizza  l'Agenzia  regionale  per   la   sicurezza
territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale,  a
gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere
le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al
finanziamento di un programma di attivita' urgente di  soccorso  alle
popolazioni  colpite,  nonche'  di   interventi   di   realizzazione,
ripristino o ricostruzione di strutture ed  infrastrutture  pubbliche
strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o  private  di
particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei  territori
dei comuni colpiti. 
  2. Il programma di attivita' ed interventi di cui al comma  1  puo'
essere articolato anche in stralci successivi e puo' prevedere sia la
realizzazione di strutture ed infrastrutture  sia  l'acquisizione  di
beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno  alle
normali condizioni  di  vita  nelle  aree  interessate  dagli  eventi
sismici  nonche'  l'erogazione,  per  le   suddette   finalita',   di
contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali aree. 
  3. Le risorse versate sul conto corrente di cui  al  comma  1  sono
introitate periodicamente  dall'Agenzia  regionale  ed  iscritte  nel
bilancio della stessa in appositi capitoli di  entrata  e  di  spesa,
all'uopo istituiti, con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
medesima. 
  4.  All'approvazione  dei  programmi  delle   attivita'   e   degli
interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio  atto,  la  Giunta
regionale. 
  5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi,  definiti  come
specificato al comma 4,  l'Agenzia  regionale  prowede  nel  rispetto
della normativa vigente in materia di  erogazione  di  contributi  ai
soggetti pubblici nonche', in  caso  di  interventi  o  attivita'  da
realizzare  direttamente  quale  soggetto  attuatore,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti  pubblici)  e
delle successive  disposizioni  attuative,  e  dei  prowedimenti  dei
competenti organi dello Stato. 
  6. L'Agenzia regionale e'  tenuta  ad  informare  costantemente  la
Giunta regionale sull'entita' delle somme acquisite e sullo stato  di
attuazione degli interventi programmati, nonche' a fornire, a seguito
della chiusura del conto  corrente  bancario  di  cui  trattasi,  una
dettagliata rendicontazione delle somme impiegate  ed  una  relazione
sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito
internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.