Art. 7 
 
    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1995 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1995 e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 3. - 1. Per gli esercizi 2017,  2018  e  2019,  agli  oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge si fa  fronte  con  le
risorse  autorizzate   nell'ambito   della   Missione   9   -Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente,  Programma  6  -
Tutela e  valorizzazione  delle  risorse  idriche  e  Programma  8  -
Qualita' dell'aria e riduzione  dell'inquinamento,  del  Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019. Nell'ambito di tali
risorse la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la
modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione  e  la  dotazione  di
appositi capitoli. 
  2. Per gli  esercizi  successivi  al  2019,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge si fa fronte  nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».