Art. 7 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1995 1. L'art. 3 della legge regionale n. 36 del 1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 -Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli. 2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».