Art. 9 Modifiche all'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole «standard tecnici e funzionali sulla stessa», sono inserite le seguenti: «o di risolvere specifiche criticita' sulla rete provinciale». 2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 e' sostituita dalla seguente: «c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorita' di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;».