Art. 9 
 
     Modifiche all'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 
 
  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 167 della legge  regionale
n. 3 del 1999, dopo le parole «standard tecnici  e  funzionali  sulla
stessa», sono  inserite  le  seguenti:  «o  di  risolvere  specifiche
criticita' sulla rete provinciale». 
  2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale n.
3 del 1999 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) opere, resesi necessarie a seguito di  eventi  eccezionali  o
calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale  provinciale,
con priorita' di spesa per quella ricadente nella  rete  stradale  di
interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici  e
funzionali sulla stessa;».