Art. 10 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Interventi di nuova costruzione consistenti nella sostituzione edilizia e nell'ampliamento all'esterno della sagoma di edifici esistenti)». 2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «quelli consistenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di nuova costruzione consistenti». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento all'esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell'indice di edificabilita' previsto dai piani urbanistici.».