Art. 10 
 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. La rubrica dell'art. 14  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente:  «(Interventi  di  nuova  costruzione   consistenti   nella
sostituzione edilizia e nell'ampliamento all'esterno della sagoma  di
edifici esistenti)». 
  2. Al comma 1 dell'art. 14  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive  modificazioni  e   integrazioni,   le   parole:   «quelli
consistenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di nuova
costruzione consistenti». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   Gli   interventi   di   nuova   costruzione   consistenti
nell'ampliamento all'esterno della sagoma fino al 20 per  cento  sono
assentibili senza applicazione dell'indice di edificabilita' previsto
dai piani urbanistici.».